Lo Statuto

ALLEGATO “A” AL N.14.485 DI RACCOLTA STATUTO ASSOCIAZIONE “WEIMARANER RESCUE ITALIA”

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE

E’ costituita l’associazione “WEIMARANER RESCUE ITALIA” (di seguito anche “Associazione”), associazione a tutela dei cani di razza Weimaraner (o anche bracco di Weimar) e simili in difficoltà che persegue il fine esclusivo della solidarietà e utilità sociale. Il nominativo di cui sopra sarà integrato a norma di legge con l’acronimo ONLUS, ovvero con la dicitura “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” una volta ottenute le autorizzazioni di legge; l’acronimo e/o la dicitura, saranno utilizzati in tutte le comunicazioni al pubblico dell’Associazione e in tutti i segni distintivi della stessa.
La ONLUS comunicherà l’oggetto della propria attività entro 30 (trenta) giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici e seguiranno i seguenti principi informatori: assenza di fini di lucro e divieto di distribuzione, anche indiretta, di qualsiasi avanzo di gestione, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, devoluzione in beneficenza dell’intero patrimonio nel caso di scioglimento dell’associazione, elettività e gratuità delle cariche elettive associative, sovranità dell’assemblea dei soci, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione ha sede legale in Viareggio (LU), il Consiglio Direttivo potrà cambiare la sede sociale, istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d’Italia o all’estero.
La costituzione dell’Associazione è effettuata dai soci fondatori, come previsto dal successivo art. 4 del presente Statuto, che sono firmatari del presente atto. L’Associazione svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può nominare propri delegati e delegazioni e costituire uffici distaccati.

Art. 2 – SCOPO

L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro – neppure indiretto – per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione svolge la sua attività nel settore della tutela, della promozione e della valorizzazione della natura e dell’ambiente ed in particolare ha per scopo:

  • sostenere, promuovere e difendere i diritti degli animali (in particolare cani di razza Weimaraner e incroci con tale razza);
  • svolgere attività a favore degli animali (in particolare cani di razza Weimaraner e incroci con tale razza) liberi, abbandonati o ospiti di strutture pubbliche o private, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, per il miglioramento del loro standard di vita;
  • promuovere l’adozione/affidamento responsabile e consapevole di animali (in particolare cani di razza Weimaraner e incroci con tale razza) abbandonati oppure ospiti di strutture pubbliche o private, attraverso siti web, volantinaggio o altro;
    promuovere iniziative sociali in collaborazione con gli Enti Pubblici per la prevenzione e la lotta al randagismo compatibilmente con il benessere animale e nel rispetto delle caratteristiche proprie della specie;
  • sostenere persone singole o altre associazioni in difficoltà per la cura e il mantenimento di animali d’affezione (in particolare cani di razza Weimaraner e incroci con tale razza);
  • custodire animali (in particolare cani di razza Weimaraner e incroci con tale razza) vittime di maltrattamenti e posti sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria;
  • difendere gli animali (in particolare cani di razza Weimaraner e incroci con tale razza) da ogni crudeltà ed abuso, intervenendo nella difesa della natura e della fauna, segnalando eventuali abusi e violazioni di legge alle autorità competenti, promuovendo azioni giudiziarie e costituendosi parte civile nelle stesse nei limiti previsti dalla Legge, nonché intervenire nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per l’emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela di animali (in particolare cani di razza Weimaraner e incroci con tale razza);
  • promuovere educazione e cultura cinofila ed etologica.

L’Associazione, fermi restando l’oggetto sociale e le finalità come sopra descritte, si ispira nelle sue attività ai principi di affinità, empatia e solidarietà verso tutte le specie viventi del pianeta e al sentimento di fondamentale unità e interdipendenza tra di esse.
L’Associazione si propone di accrescere la sensibilità verso tali principi e di incoraggiare la tendenza ad uno stile di vita consapevole e responsabile, orientato alla benevolenza e al rispetto verso le specie e l’ambiente naturale.
Si propone inoltre di sensibilizzare verso comportamenti soggettivi che non alimentino discriminazioni di razza, religione, sesso, classe, specie e condizione.
Per la realizzazione delle proprie finalità, l’Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie in quanto ad esse integrative, purché nei limiti definiti dalla legge, ed in particolare potrà:

  • svolgere un’attività diretta a far conoscere al pubblico l’esistenza di strutture di ricovero pubbliche e/o private e facilitare l’adozione dei cani (in particolare cani di razza Weimaraner e incroci con tale razza) ivi ospitati avvalendosi anche della collaborazione di un team qualificato di professionisti (fotografi, operatori del settore, veterinari, educatori cinofili) e consistente in: pubblicazione mirata di fotografie e annunci su siti internet specializzati, valutazione comportamentale dei cani, consulenza sulle adozioni al fine di limitare al minimo i ritorni;
  • promuovere e organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione e progetti, realizzati con finanziamenti pubblici e/o privati, finalizzati alla prevenzione del randagismo (sterilizzazione, abbandono, controllo microchip, adozione, educazione al possesso responsabile di animali d’affezione, censimenti e mappature del randagismo sul territorio, informazione);
    promuovere e realizzare iniziative formative rivolte a volontari e altre attività informative in favore di associazioni con scopi statutari affini a quelli dell’associazione;
  • prendere in affidamento ed eventualmente ospitare animali d’affezione (in particolare cani di razza Weimaraner e incroci con tale razza), fino ad adozione definitiva o affidamento in strutture responsabili;
    curare l’istituzione e la gestione di strutture di assistenza e ricovero di animali (in particolare cani di razza Weimaraner e incroci con tale razza), anche in convenzione;
  • organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi, manifestazioni ed altre iniziative per il conseguimento dei fini statutari;
  • organizzare, promuovere, prendere parte a iniziative informative per le scuole di ogni ordine e grado in materia di benessere, diritti e tute la degli animali, educazione e cultura etologica, educazione ad un corretto rapporto uomo-animale;
  • collaborare o aderire ad iniziative con qualunque ente pubblico o privato, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivida gli scopi istituzionali;
  • svolgere attività divulgative tramite pubblicazioni tra le quali testi, articoli, riviste e materiale multimediale;
  • dare informazione e fare osservare le leggi e i regolamenti in materia di animali di affezione (in particolare cani di razza Weimaraner e incroci con tale razza);
  • segnalare eventuali abusi e violazioni di legge alle autorità competenti, promuovere azioni giudiziarie e costituirsi parte civile nelle stesse nei limiti previsti dalla Legge, nonché intervenire nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per l’emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela degli animali (in particolare dei cani di razza Weimaraner o incroci con tale razza);
  • segnalare alle autorità competenti possibili abusi e/o violazionidelle leggi, dei regolamenti e/o di eventuali codici etici in materia di animali di affezione (in particolare cani di razza Weimaraner e incroci con tale razza) da parte di privati, allevatori professionali o amatoriali, con particolare riferimento ad accoppiamenti, sanità e vendita.

L’Associazione nell’espletare le proprie attività si uniformerà in via esclusiva al Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997 regolante gli enti compresi nell’Anagrafe Unica delle Onlus ed il proprio statuto vincola gli aderenti dell’Associazione alla sua osservanza.

Art. 3 – DURATA

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – SOCI

Può far parte dell’Associazione chiunque sia interessato – anche non proprietario di cani di razza Weimaraner o di cani in generale – ad attuarne lo scopo; la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
I soci dell’Associazione si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci attivi e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali.
I soci fondatori sono i soci che firmano la costituzione dell’Associazione e curano le attività propedeutiche alla registrazione del presente Statuto e all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie previste dalla legge.
Possono essere soci ordinari dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione, vogliano farne parte. Il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Sono soci sostenitori persone fisiche, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche e di volontariato che, in sintonia con le finalità di cui all’art. 2, abbiano giovato all’Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con donazioni.
Sono soci attivi le persone fisiche che corrispondono le quota associativa prevista per i soci ordinari e fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo di svolgere una o più attività di volontariato attivo tra quelle previste dal regolamento interno.
Le persone giuridiche, gli Enti e gli Istituti fanno parte dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell’associazione a titolo individuale ed hanno solo voto consultivo.
Il socio ha l’obbligo di:

  • adoperarsi attivamente per l’attuazione dello scopo dell’Associazione;
  • osservare le disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • pagare i contributi annuali, nonché i contributi deliberati per particolari manifestazioni o iniziative di qualsiasi genere contemplate nell’attività dell’Associazione;
  • comunicare all’Associazione qualsiasi mutamento di residenza;
  • non servirsi del nome dell’Associazione e della sua organizzazione per esclusivi scopi personali;
  • non danneggiare né moralmente né materialmente l’Associazione.
  • I contributi annuali dei soci sono intrasmissibili sia per atto fra vivi che per eredità, e non possono essere rivalutati.
Art. 5 – AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI

La qualità di socio si acquista mediante domanda scritta indirizzata al Presidente e previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione deve contenere le indicazioni delle generalità, della residenza e della professione del richiedente.
L’Ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell’Associazione approvato dall’Assemblea dei Soci.
Sono soci coloro la cui domanda sia stata accettata all’unanimità dal Consiglio Direttivo ed abbiano versato il contributo annuo per l’anno in corso.
L’ammissione alla qualifica di socio attivo è approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
L’importo del contributo obbligatorio annuale è fissato dal Consiglio Direttivo. Esso deve essere versato al Tesoriere dai nuovi soci entro quindici giorni dalla comunicazione dell’accettazione della domanda di ammissione e dagli altri soci entro quindici giorni dalla deliberazione assembleare.
La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l’accettazione dello Statuto, dei regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell’Associazione.
La non ammissione deve essere giustificata per iscritto dal Consiglio Direttivo che indicherà nella delibera le motivazioni.
La qualità di socio si perde per l’esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente o moralmente l’Associazione; l’esclusione deve avvenire in contradditorio con il socio che potrà addurre giustificazioni ed eventualmente appellarsi all’Assemblea; con l’esclusione il socio decade automaticamente anche da eventuali cariche ricoperte all’interno dell’Associazione.
La qualifica di socio attivo può essere revocata con decisione unanime del Consiglio Direttivo, l’esclusione deve avvenire in contradditorio con il socio che potrà addurre giustificazioni ed eventualmente appellarsi all’Assemblea. Il socio escluso dalla qualifica di socio attivo sarà qualificato come socio ordinario.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI

Ogni socio, indipendentemente dalla categoria e qualifica, ha diritto:

  • a partecipare a tutte le attività sociali;
  • a ricevere le pubblicazioni edite dall’Associazione;
  • ad eleggere ed essere eletto negli organi direttivi dell’Associazione;
  • ad approvare le modifiche dello statuto e dei regolamenti che disciplinano l’attività associativa;
  • ad esprimere il proprio voto in assemblea dalla data di accettazione della domanda di ammissione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto fino al raggiungimento della maggiore età.
Ogni socio ha diritto ad esprime un solo voto.
I soci sostenitori non persone fisiche hanno solo diritto di voto consultivo espresso tramite il loro rappresentante legale.

Art. 7 – PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione e direttamente gestiti dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

  • dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
  • da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, stato, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
  • dai proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • i versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
Art. 8 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori Legali dei Conti se nominato.
Tutte le cariche sono gratuite, è previsto solo il rimborso delle spese sostenuto per conto dell’Associazione, regolarmente documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria:

  • l’approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
  • la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori Legali dei Conti;
  • l’approvazione dei regolamenti interni che regolano la vita associativa ed in particolare quelli relativi ai criteri di ammissibilità degli associati;
  • la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. E’ di competenza dell’assemblea straordinaria:
  • la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione;
  • lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L’Assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. L’Assemblea è convocata dal comitato esecutivo mediante avviso da pubblicare nell’albo della sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Art. 10 – VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare:

  • in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
  • in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci iscritti al libro soci.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 11 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel ConsiglioDirettivo.
Il Presidente dell’Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
Dell’Assemblea viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea e scelti esclusivamente tra gli associati; tra i Consiglieri l’Assemblea elegge il Presidente.
Il primo Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori firmatari del presente statuto e nomina, al suo interno, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, provvede ad effettuare incassi o pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare.
Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni a uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.
Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 13 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dietro richiesta motivata di almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo ed ai Revisori Legali dei Conti (se nominati) almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno due giorni prima.
Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo tra i proprio membri.

Art. 14 – ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta:

  • la gestione dell’Associazione;
  • il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
  • deliberare sull’ammissione dei soci secondo i regolamenti approvati dall’Assemblea dei Soci;
    convocare l’assemblea;
  • determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all’Assemblea;
  • predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell’attività sociale per portarli in approvazione all’Assemblea;
  • predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all’Assemblea;
  • nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
  • deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione.
Art. 15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente dell’Associazione eletto dall’Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI

Se non previsto obbligatoriamente dalle leggi vigenti, il Collegio dei Revisori dei Legali Conti può essere nominato su discrezionale decisione dell’assemblea dei soci e, se nominato, vigila sull’operato del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione e controlla la contabilità ed i bilanci annuali.
Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente ed i membri del collegio sono nominati dall’Assemblea ordinaria,durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Possono essere nominati revisori anche i non soci.
E’ data facoltà all’assemblea di nominare un Sindaco Revisore in alternativa all’organo collegiale, che avrà le stesse attribuzioni.

Art. 17 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla fine dell’esercizio il Presidente del Consiglio di amministrazione predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo dell’esercizio in corso.
E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente connesse secondo quanto deliberato dall’assemblea dei Soci che approva il conto consuntivo.

Art. 18 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:

  • il libro dei soci;
  • il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori (se nominato);
  • il libro giornale della contabilità sociale;
  • il libro degli inventari.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 19 – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Per la revisione o la modifica del presente statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria.
L’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo e non dismesso, dovranno essere destinati ad altre organizzazioni non lucrative che perseguono finalità analoghe, o comunque che perseguano finalità di solidarietà sociale e di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 20 – RINVIO

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile, nonché al Regolamento Interno dell’Associazione stessa.

ART. 21 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione del presente atto sono anticipate dal Presidente in nome e per conto dell’Associazione, ove applicabili si richiedono le esenzioni dall’imposta di bollo e di registro ai sensi del D.Lgs. 460/97.

Viareggio, lì uno febbraio duemilatredici.

Firmato: Balloni Anna, Sabatini Michela, Fenuccio Fabrizio, Panuccio Giuseppe, Zavatarelli Valeria, Assanta Gabriele, Croce Elena, Fenaroli Monica, Chiapella Marco, Balboni Claudia.
Marzio Villari Notaio.